01/10/2023 – Il Tribunale di Castrovillari, in totale accoglimento delle richieste dell’Avv. Francesco Nicoletti e dell’Avv. Giusy Acri, del medesimo Studio, ha assolto da tutte le accuse un noto imprenditore rossanese, accusato di non aver ottemperato ad una ordinanza emessa dal Comune di Corigliano Rossano con cui gli si ordinava la rimozione di rifiuti speciali bituminosi abbandonati in un terreno di sua proprietà, sito nel centro abitato di Rossano.
La vicenda prendeva il via da un controllo effettuato in data 6 marzo 2020 quando, in pieno centro cittadino, una pattuglia dei Carabinieri Forestali accertava, su un terreno di proprietà dell’imprenditore, lo scarico di un cumulo di conglomerato bituminoso – fresato di asfalto – che veniva identificato come rifiuto speciale con codice CER 8EER9 17.03.02. Nell’immediatezza i Carabinieri Forestali provvedevano ad elevare verbale di contestazione nei confronti dell’imprenditore e ad inoltrare segnalazione al Comune di Corigliano Rossano quale Autorità Amministrativa competente ai fini dell’emissione dell’ordinanza per la rimozione dei rifiuti e ripristino originario dei luoghi. Sulla base di tale segnalazione veniva emessa Ordinanza Dirigenziale con cui si ordinava all’imprenditore, entro il termine di dieci giorni dalla notifica, di provvedere alla rimozione ed al regolare smaltimento di tutti i rifiuti abbandonati sul fondo di sua proprietà. Al successivo controllo, trascorso il termine imposto dall’Autorità Amministrativa, i Carabinieri Forestali rinvenivano i rifiuti in questione ancora sul terreno, sempre in stato di abbandono e nelle medesime condizioni della data di accertamento, celati da materiale e attrezzi da cantiere appositamente depostati dal trasgressore. In ragione del nuovo sopralluogo l’imprenditore veniva deferito all’Autorità Giudiziaria in quanto ritenuto responsabile di aver commesso un reato penale.
Veniva, pertanto, celebrato il processo penale nel corso del quale veniva acquisita la Comunicazione di Notizia di Reato nella quale si dava atto che il terreno sul quale era stato accertato il deposito e l’abbandono dei rifiuti speciali era nella piena disponibilità dell’imputato e che allo stesso era stato notificato il provvedimento di ripristino dello stato originario dei luoghi. Venivano poi escussi l’Ufficiale di P.G. che aveva curato l’attività d’indagine nonché i testi indicati dalla difesa, i quali avevano modo di chiarire circostanze fondamentali relative allo stato dei luoghi. La difesa chiedeva e otteneva di produrre una consulenza tecnica di parte redatta da un Ingegnere – iscritto all’Albo degli Ingegneri di Cosenza – al fine di evidenziare l’erroneità di alcuni dati riportati sia nella Comunicazione di Notizia di Reato sia negli atti successivi. All’esito del processo il Tribunale di Castrovillari, in totale accoglimento delle richieste avanzate dagli Avvocati Francesco Nicoletti e Giusy Acri, ha assolto l’imprenditore.